SENTENZA DELLA CORTE DELL’8 APRILE 1976. – GABRIELLE DEFRENNE CONTRO SA SABENA. – (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA COUR DU TRAVAIL DI BRUXELLES). – CAUSA 43/75.
Massima
1 . il principio della parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile , stabilito dall ‘ art . 119 , fa parte dei principi fondamentali della comunità . esso può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali . questi devono garantire la tutela dei diritti che detta disposizione attribuisce ai singoli , in particolare nel caso di discriminazioni che traggono direttamente origine da norme di legge o da contratti collettivi di lavoro , come pure nel caso di retribuzione diversa di lavoratori di sesso femminile1 – lingua processuale : il francese .
e di lavoratori di sesso maschile per lo stesso lavoro , qualora questo venga svolto nella stessa azienda o ufficio , privato o pubblico .
2 . a ) l ‘ applicazione del principio della parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile doveva essere pienamente garantita dagli stati membri originari alla scadenza della prima tappa del periodo transitorio , cioè dal 1* gennaio 1962 . la risoluzione degli stati membri in data 30 dicembre 1961 , salvi restando gli effetti ch’ essa ha potuto avere per quanto riguarda il favorire e l ‘ accelerare la piena attuazione dell’art . 119 , non poteva modificare il termine stabilito dal trattato . il trattato può essere modificato – salve restando le disposizioni specifiche – solo mediante una revisione da effettuarsi ai sensi dell’ art . 236 .
b ) in mancanza di disposizioni transitorie , il principio della parità di retribuzione e pienamente efficace per i nuovi stati membri a partire dall’ entrata in vigore del trattato d ‘ adesione – cioè dal 1* gennaio 1973 . la direttiva del consiglio n . 75/117 non può diminuire l ‘ efficacia dell’ art . 119 ne modificarne l ‘ effetto nel tempo .
3 . considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco , tanto pubblici quanto privati , ostano in modo assoluto a che vengano rimesse in discussione le retribuzioni relative al passato . l ‘ efficacia diretta dell’ art . 119 non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data della presente sentenza , eccezion fatta per i lavoratori che abbiano già promosso un ‘ azione giudiziaria o proposto un reclamo equipollente .
4 . nemmeno nei campi in cui l ‘ art . 119 non ha efficacia diretta , detta disposizione può essere interpretata nel senso che essa riservi al legislatore nazionale la competenza esclusiva per l ‘ attuazione del principio della parità di retribuzione , dato che tale attuazione può risultare , in quanto occorra , dalla concomitanza di norme comunitarie e nazionali .
parti
nel procedimento 43-75 ,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla corte , a norma dell’ art . 177 del trattato CEE dalla cour du travail di Bruxelles , nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Gabrielle Defrenne , ex hostess , domiciliata a Bruxelles-jette
e Sabena ( linee aeree belghe ) con sede a Bruxelles ,
oggetto della causa
domanda vertente sull’ interpretazione dell’ art . 119 del trattato CEE ,
motivazione della sentenza
1/3 con sentenza 23 aprile 1975 , pervenuta in cancelleria il 2 maggio seguente , la cour du travail di Bruxelles ha sottoposto a questa corte , in forza dell’ art . 177 del trattato CEE , due questioni relative all ‘ efficacia ed all ‘ attuazione dell’ art . 119 del trattato , riguardante il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per lo stesso lavoro . le questioni sono state sollevate in una causa tra una hostess aeronautica e il suo datore di lavoro , la sa sabena , causa vertente sull’ indennità pretesa dall’ attrice nella causa principale per il fatto di aver assertivamente subito , dal 15 febbraio 1963 al 1* febbraio 1966 e in quanto lavoratrice di sesso femminile , una discriminazione in fatto di retribuzione rispetto a dei colleghi di sesso maschile che svolgevano lo stesso lavoro in qualità di ‘ commessi di bordo ‘ . secondo la sentenza di rinvio , le parti concordano sul fatto che il lavoro dell’ hostess aeronautica e identico a quello del commesso di bordo ed e pure pacifico che , durante il periodo di cui trattasi , vi e stata una discriminazione in fatto di retribuzione a danno della hostess .
sulla prima questione ( efficacia diretta dell’ art . 119 )
4/6 con la prima questione si chiede se l ‘ art . 119 del trattato ‘ introduca di per se direttamente , nell’ ordinamento interno di ciascuno stato membro . . ., il principio della parità di retribuzione fra i due sessi per lo stesso lavoro ‘ e se ‘ attribuisca quindi ai lavoratori – a prescindere da qualsiasi normativa nazionale – il diritto di agire legalmente dinanzi ai giudici nazionali per ottenere che tale principio sia osservato ‘ . per il caso affermativo , si chiede inoltre a partire da quale data esso abbia tale efficacia . quest’ ultima parte della prima questione verrà risolta unitamente alla seconda questione .
7/11 la questione dell’ efficacia diretta dell’ art . 119 va esaminata alla luce della natura del principio della parità di retribuzione , dello scopo perseguito da detta disposizione e della sua collocazione nel sistema del trattato . l ‘ art . 119 si propone un duplice scopo . in primo luogo , tenuto conto del diverso grado di sviluppo della legislazione sociale nei vari stati membri , esso serve ad evitare che , nella competizione intracomunitaria , le aziende degli stati che hanno dato pratica attuazione al principio della parità di retribuzione siano svantaggiate , dal punto di vista della concorrenza , rispetto alle aziende degli stati che non hanno ancora eliminato la discriminazione retributiva a danno della mano d ‘ opera femminile . in secondo luogo , detta disposizione rientra negli scopi sociali della comunità, dato che questa non si limita all ‘ unione economica , ma deve garantire al tempo stesso , mediante un ‘ azione comune , il progresso sociale e promuovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli europei , come viene posto in rilievo nel preambolo del trattato . questo scopo e posto in evidenza dal fatto che l ‘ art . 119 si trova nel capo dedicato alla politica sociale , il cui primo articolo ( 117 ) rileva la ‘ necessita di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d ‘ opera , che consenta la loro parificazione nel progresso ‘ .
12/15 da questo duplice scopo , economico e sociale , deriva che il principio della parità di retribuzione e uno dei principi fondamentali della comunità . questa considerazione spiega del resto perché il trattato abbia voluto che questo principio fosse interamente applicato sin dalla prima tappa del periodo transitorio . nell’ interpretare detta disposizione non si può quindi trarre argomento dagli indugi e dalle resistenze che hanno ritardato , in determinati stati membri , l ‘ applicazione effettiva di detto principio essenziale . più particolarmente , il fatto che l ‘ art . 119 si trovi in un contesto in cui si parla della parificazione delle condizioni di lavoro nel senso del progresso toglie ogni valore all ‘ obiezione secondo la quale detto articolo potrebbe essere osservato anche qualora non venissero aumentate le retribuzioni più modeste .
16/18 a norma dell’ art . 119 , 1* comma , gli stati membri devono garantire e tener ferma ‘ l ‘ applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro ‘ . il 2* e il 3* comma dello stesso articolo aggiungono un certo numero di precisazioni relative alle nozioni di retribuzione e di lavoro , di cui al 1* comma . ai fini dell’ applicazione di queste disposizioni , si deve fare una distinzione , nell’ ambito dell’ applicazione complessiva dell’ art . 119 , fra le discriminazioni dirette e palesi , che si possono accertare con l ‘ ausilio dei soli criteri di identità del lavoro e parità di retribuzione indicati da detto articolo , da un lato , e , d ‘ altro lato , le discriminazioni indirette e dissimulate , che possono essere messe in luce solo valendosi di disposizioni d ‘ attuazione più precise , di carattere comunitario o nazionale .
19/20 no si può infatti negare che la realizzazione integrale dello scopo perseguito dall’ art . 119 , mediante l ‘ eliminazione di qualsiasi discriminazione fra lavoratori di sesso femminile e lavoratori di sesso maschile , tanto diretta quanto indiretta , nell’ ambito non solo delle singole aziende , ma anche d ‘ interi settori industriali o persino dell’ economia nel suo complesso , può richiedere in determinati casi l ‘ adozione di criteri da determinarsi con opportuni provvedimenti comunitari o nazionali . questo modo di vedere e tanto più irrefutabile in quanto gli atti comunitari in materia , che saranno indicati a proposito della seconda questione , danno attuazione all ‘ art . 119 ampliando il criterio di ‘ stesso lavoro ‘ , in conformità fra l ‘ altro con le disposizioni della convenzione n . 100 sulla parità di retribuzione dell’ organizzazione internazionale del lavoro ( 1951 ), il cui art . 2 parla di parità di retribuzione per un lavoro ‘ di uguale valore ‘ .
21/23 fra le discriminazioni dirette , che si possono accertare con l ‘ ausilio dei soli criteri indicati dall’ art . 119 , vanno annoverate in ispecie quelle che traggono origine da disposizioni di natura legislativa o dai contratti collettivi di lavoro , dato che esse possono essere poste in luce mediante un esame puramente giuridico . lo stesso dicasi della diversa retribuzione di lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per lo stesso lavoro , svolto nella stessa azienda o ufficio , privato o pubblico . in casi del genere – come si evince dalle stesse considerazioni della sentenza di rinvio – il giudice e in grado di procurarsi tutti gli elementi di fatto che gli consentano di accertare se un lavoratore di sesso femminile sia retribuito meno di un lavoratore maschile avente le stesse mansioni .
24/26 almeno in tali casi , l ‘ art . 119 può essere applicato direttamente e può quindi attribuire ai singoli dei diritti che i giudici nazionale devono tutelare . d ‘ altro canto , le norme nazionali adottate per l ‘ attuazione del principio di parità di retribuzione si limitano in generale al ripetere in sostanza il tenore dell’ art . 119 per quanto riguarda le discriminazioni dirette , qualora il lavoro sia lo stesso . in proposito , la legislazione belga e particolarmente istruttiva , dato che l ‘ art . 14 del regio decreto 24 ottobre 1967 , n . 40 , sul lavoro delle donne , si limita ad attribuire ai lavoratori di sesso femminile il diritto di agire , dinanzi al giudice competente , per l ‘ osservanza del principio di parità di retribuzione di cui all ‘ art . 119 , al quale ci si limita a far richiamo .
27/29 contro questa conclusione non si può trarre argomento dai termini usati dall’ art . 119 . in primo luogo non si può invocare , contro l ‘ efficacia diretta , l ‘ uso del termine ‘ principio ‘ , giacche il trattato usa questa espressione proprio per porre in rilievo l ‘ importanza fondamentale di determinate disposizioni , come si desume ad esempio dall’ intestazione della prima parte del trattato , dedicata ai ‘ principi ‘ , e dall’ art . 113 , a norma del quale la politica commerciale della comunità e basata su ‘ principi uniformi ‘ . se si attenuasse questa nozione , fino al punto di ridurla al rango di indicazione vaga , si metterebbero quindi indirettamente in forse le basi stesse della comunità e la coerenza delle sue relazioni esterne .
30/34 nemmeno e dato trarre argomento dal fatto che l ‘ art . 119 menziona espressamente solo gli ‘ stati membri ‘ . come questa corte ha già affermato in altre occasioni , infatti , la circostanza che determinate disposizioni del trattato si rivolgano formalmente agli stati membri non esclude affatto che , al tempo stesso , vengano attribuiti dei diritti ai singoli interessati all ‘ osservanza degli obblighi cosi precisati . dallo stesso tenore dell’ art . 119 si evince che questo impone agli stati un risultato obbligatorio da conseguirsi entro un termine tassativamente indicato . l ‘ efficacia di questa disposizione non può essere affievolita dalla circostanza che l ‘ obbligo imposto dal trattato non e stato osservato in determinati stati membri e che le istituzioni comuni non hanno adeguatamente reagito contro tale inadempienza . l ‘ ammettere il contrario rischierebbe di fare della violazione del diritto un canone interpretativo , atteggiamento che la corte non potrebbe assumere senza porsi in contrasto con il compito assegnatole dall’ art . 164 del trattato .
35/37 infine , nel riferirsi agli ‘ stati membri ‘ , l ‘ art . 119 considera questi stati nell’ esercizio di tutti i poteri che possono contribuire all ‘ attuazione del principio della parità di retribuzione . contrariamente a quanto e stato sostenuto nel corso del procedimento , detta disposizione e ben lungi dall’ esaurirsi in un rinvio alla competenza dei poteri legislativi nazionali . il fatto che l ‘ art . 119 si riferisca agli ‘ stati membri ‘ non può quindi essere interpretato nel senso di escludere l ‘ intervento dell’ autorità giudiziaria , per l ‘ applicazione diretta del trattato .
38/39 neppure può essere accolta l ‘ obiezione tratta dal fatto che l ‘ applicazione , da parte dei giudici nazionali , del principio della parità di retribuzione , avrebbe la conseguenza di modificare quanto le parti hanno convenuto con atti rientranti nell’ autonomia privata o professionale , quali i contratti individuali e i contratti collettivi di lavoro . dato che l ‘ art . 119 e di natura imperativa , il divieto di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile riguarda infatti non solo le pubbliche autorità , ma vale del pari per tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il lavoro subordinato , come pure per i contratti fra singoli .
40 la prima questione va quindi risolta nel senso che il principio della parità di retribuzione , di cui all ‘ art . 119 , può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali e che questi devono garantire la tutela dei diritti che detta disposizione attribuisce ai singoli , in particolare nel caso di discriminazioni che traggano direttamente origine da norme di legge o da contratti collettivi di lavoro , come pure nel caso di retribuzione diversa di lavoratori di sesso femminile e di lavoratori di sesso maschile per lo stesso lavoro , qualora questo venga svolto nella stessa azienda o ufficio , privato o pubblico .
sulla seconda questione ( attuazione dell’ art . 119 e competenze rispettive della comunità e degli stati membri )
41/42 con la seconda questione si chiede se l ‘ art . 119 sia divenuto ‘ applicabile nel diritto interno degli stati membri in forza di atti adottati da organi della CEE ‘ ovvero si debba ‘ ammettere in materia la competenza esclusiva del legislatore nazionale ‘ . come detto sopra , e opportuno esaminare insieme a detta questione il problema della data a partire della quale l ‘ art . 119 deve ritenersi direttamente efficace .
43/46 di fronte a questo complesso di problemi , si deve anzitutto considerare la cronologia degli atti adottati nell’ ambito comunitario per garantire l ‘ attuazione della disposizione da interpretare . a norma dello stesso articolo 119 , l ‘ applicazione del principio della parità di retribuzione doveva essere uniformemente garantita , al più tardi entro la fine della prima tappa del periodo transitorio . dai dati forniti dalla commissione emerge che la realizzazione di questo principio mostra tuttavia divergenze e disparita temporali rilevanti fra i vari stati . mentre in determinati stati membri il principio era già in gran parte applicato prima ancora dell’ entrata in vigore del trattato , in forza vuoi di espresse disposizioni costituzionali e legislative , vuoi di prassi sanzionate dai contratti collettivi di lavoro , in altri stati la sua piena realizzazione e stata a lungo ritardata .
47/49 di fronte a questa situazione , il 30 dicembre 1961 , alla vigilia della scadenza stabilita dall’ art . 119 , gli stati membri adottavano una risoluzione relativa alla parificazione delle retribuzioni maschili e femminili , avente lo scopo di precisare , sotto determinati profili , il contenuto del principio della parità di retribuzione , pur rinviandone l ‘ attuazione secondo un programma scaglionato nel tempo . a norma di questa risoluzione , qualsiasi discriminazione , diretta o indiretta , avrebbe dovuto essere completamente eliminata entro il 31 dicembre 1964 . dai dati forniti dalla commissione risulta tuttavia che vari vecchi stati membri non osservavano detta risoluzione e che per questo motivo la commissione veniva indotta , nell’ espletamento dei compiti affidatile dall’ art . 155 del trattato , a riunire i rappresentanti dei governi e i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori allo scopo di esaminare la situazione e di concordare i provvedimenti atti a favorire la marcia verso il pieno conseguimento dello scopo fissato dall’ art . 119 .
50/52 questi lavori davano luogo alla stesura successiva di relazioni sulla situazione negli stati membri originari , la più recente delle quali porta la data del 18 luglio 1973 e riassume i dati nel loro complesso . in esito a questa relazione la commissione rendeva nota l ‘ intenzione di iniziare , in forza dell’ art . 169 del trattato , dei procedimenti per infrazione contro gli stati membri che a detta data non avevano ancora adempiuto gli obblighi imposti dall’ art . 119 , senza che tuttavia questo avvertimento avesse delle conseguenze . in seguito ad analoghi contatti con le competenti autorità dei nuovi stati membri , nella relazione 17 luglio 1974 la commissione dichiarava che , dal 1* gennaio 1973 , l ‘ art . 119 era pienamente efficace per quanto riguarda detti stati e che questi si trovavano quindi , a partire da tale data , nella stessa situazione degli stati membri originari .
53/55 il consiglio dal canto suo , onde affrettare l ‘ integrale attuazione dell’ art . 119 , il 10 febbraio 1975 adottava la direttiva n . 75/117 sul ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative all ‘ applicazione del principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile ( GU n . l 45 , pag. 19 ). questa direttiva precisa sotto determinati aspetti la portata dell’ art . 119 e contiene inoltre varie disposizioni miranti essenzialmente a rafforzare la tutela giurisdizionale dei lavoratori che fossero lesi dalla mancata applicazione del principio della parità di retribuzione stabilito dall’ art . 119 . l ‘ art . 8 di detta direttiva concedeva agli stati membri il termine di un anno per emanare le leggi , i regolamenti e i provvedimenti amministrativi del caso .
56/58 dal preciso tenore dell’ art . 119 emerge che l ‘ applicazione del principio della parità di retribuzione fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile doveva essere garantita in modo pieno e definitivo alla fine della prima tappa del periodo transitorio , cioè il 1* gennaio 1962 . la risoluzione degli stati membri in data 30 dicembre 1961 , salvi restando gli effetti che essa ha potuto avere per quanto riguarda il favorire e l ‘ accelerare la piena attuazione dell’ art . 119 , non poteva modificare il termine stabilito dal trattato . il trattato non può infatti essere modificato – salve restando le disposizioni specifiche – se non mediante una revisione da effettuarsi ai sensi dell’ art . 236 .
59/60 se ciò non bastasse , da quanto precede discende che , in mancanza di disposizioni transitorie , il principio di cui all ‘ art . 119 e pienamente efficace per i nuovi stati membri a partire dall’ entrata in vigore del trattato d ‘ adesione , cioè dal 1* gennaio 1973 . questa situazione giuridica non poteva essere modificata dalla direttiva n . 75/117 la quale , adottata in forza dell’ art . 100 relativo all ‘ armonizzazione delle legislazioni , si propone di favorire , mediante un complesso di provvedimenti da adottarsi nell’ ambito nazionale , la corretta applicazione dell’ art . 119 , specialmente onde eliminare le discriminazioni indirette , ma non può diminuire l ‘ efficacia di detto articolo ne modificarne l ‘ effetto nel tempo .
61/64 benché l ‘ art . 119 si rivolga espressamente agli stati membri imponendo loro l ‘ obbligo di garantire , entro un determinato termine , e di tenere in seguito ferma l ‘ applicazione del principio della parità di retribuzione , questo obbligo assunto dagli stati non esclude la competenza in materia della Comunità . al contrario , la competenza della Comunità si desume dal fatto che l ‘ art . 119 fa parte degli scopi del trattato nell’ ambito della ‘ politica sociale ‘ , oggetto del titolo iii il quale a sua volta e collocato nella terza parte , dedicata alla ‘ politica della Comunità ‘ . in mancanza di qualsiasi espresso richiamo , nell’ art . 119 , ai compiti eventualmente spettanti alla Comunità per la realizzazione della politica sociale , conviene rifarsi al sistema generale del trattato ed agli strumenti che esso ha creato , agli artt . 100 , 155 e , se del caso , 235 . nessuna norma d ‘ attuazione , sia essa adottata dalle istituzioni della Comunità o dalle autorità nazionali , può tuttavia menomare l ‘ efficacia diretta dell’ art . 119 , indicata nella soluzione della prima questione .
65/68 la seconda questione va quindi risolta nel senso che l ‘ applicazione dell’ art . 119 doveva essere pienamente garantita dai vecchi stati membri a partire dal 1* gennaio 1962 , inizio della seconda tappa del periodo transitorio , e dai nuovi stati membri a partire dal 1* gennaio 1973 , data di entrata in vigore del trattato d ‘ adesione . il primo di questi termini non e stato modificato dalla risoluzione degli stati membri in data 30 dicembre 1961 . la direttiva del consiglio n . 75/117 non osta all ‘ efficacia diretta dell’ art . 119 , come indicata nella soluzione della prima questione , e il termine stabilito da detta direttiva non influisce affatto sui termini fissati dall’ art . 119 del trattato CEE e , rispettivamente , dal trattato d ‘ adesione . nemmeno nei campi in cui l ‘ art . 119 non ha efficacia diretta , detta disposizione può essere interpretata nel senso che essa riservi al legislatore nazionale la competenza esclusiva per l ‘ attuazione del principio della parità di retribuzione , dato che tale attuazione può risultare , in quanto occorra , dalla concomitanza di norme comunitarie e nazionali .
sull’ efficacia nel tempo della presente sentenza
69/70 i governi irlandese e del regno unito hanno posto in rilievo le conseguenze di carattere economico che potrebbero derivare dall’ affermazione , da parte della corte , dell’ efficacia diretta dell ‘ art . 119 , per il fatto che una siffatta pronunzia potrebbe dare origine , in numerosi settori economici , a rivendicazioni con effetto retroattivo alla data a partire dalla quale tale efficacia sarebbe insorta . tenuto conto del numero rilevante delle persone interessate , siffatte rivendicazioni , che le aziende non potevano prevedere , potrebbero avere gravi conseguenze per la situazione finanziaria di queste , al punto di portarne alcune al fallimento .
71/75 benché le conseguenze pratiche di ogni pronunzia giurisdizionale vadano accuratamente soppesate , non si può tuttavia spingersi fino a distorcere l’obiettività del diritto od a comprometterne la futura applicazione , per tener conto delle ripercussioni che un provvedimento giurisdizionale può avere per il passato . cionondimeno , di fronte al comportamento di vari stati membri ed agli atteggiamenti assunti dalla commissione e portati ripetutamente a conoscenza degli ambienti interessati , e opportuno tener conto , in via eccezionale , del fatto che gli interessati sono stati indotti , per un lungo periodo , a tener ferme pratiche in contrasto con l ‘ art . 119 , benché non ancora vietate dal rispettivo diritto nazionale . il fatto che la commissione non abbia promosso, nei confronti di determinati stati membri , dei ricorsi per infrazione ai sensi dell’ art . 169 , nonostante gli avvertimenti da essa dati , e stato atto a corroborare un ‘ opinione erronea circa l ‘ efficacia dell’ art . 119 . stando cosi le cose , si deve ammettere che , nell’ ignoranza del livello complessivo al quale le retribuzioni sarebbero state fissate , considerazioni imprescindibili di certezza del diritto riguardanti il complesso degli interessi in gioco, tanto pubblici quanto privati, ostano in modo assoluto a che vengano rimesse in discussione le retribuzioni relative al passato. di conseguenza, l ‘ efficacia diretta dell’ art . 119 non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data della presente sentenza , eccezion fatta per i lavoratori che abbiano già promosso un ‘ azione giudiziaria o proposto un reclamo equipollente .
decisione relativa alle spese
sulle spese
76/77 le spese sostenute dalla commissione delle Comunità europee , che ha presentato osservazioni alla corte , non possono dar luogo a rifusione . nei confronti delle parti nella causa principale , il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti alla cour du travail di Bruxelles , cui spetta quindi di statuire sulle spese .
dispositivo
per questi motivi ,
la corte ,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dalla cour du travail di Bruxelles , con sentenza 23 aprile 1975 , afferma per diritto :
1* il principio della parità di retribuzione , di cui all ‘ art . 119 , può essere fatto valere dinanzi ai giudici nazionali e questi devono garantire la tutela dei diritti che detta disposizione attribuisce ai singoli , in particolare nel caso di discriminazioni che traggano direttamente origine da norme di legge o da contratti collettivi di lavoro , come pure nel caso di retribuzione diversa di lavoratori di sesso femminile e di lavoratori di sesso maschile per lo stesso lavoro , qualora questo venga svolto nella stessa azienda o ufficio , privato o pubblico .
2* l ‘ applicazione dell’ art . 119 doveva essere pienamente garantita dai vecchi stati membri a partire dal 1* gennaio 1962 , inizio della seconda tappa del periodo transitorio , e dai nuovi stati membri a partire dal 1* gennaio 1973 , data di entrata in vigore del trattato d ‘ adesione . il primo di questi termini non e stato modificato dalla risoluzione degli stati membri in data 30 dicembre 1961 .
3* la direttiva del consiglio n . 75/117 non osta all ‘ efficacia diretta dell’ art . 119 e il termine stabilito da detta direttiva non influisce affatto sui termini fissati dall’ art . 119 del trattato CEE e , rispettivamente , dal trattato d ‘ adesione .
4* nemmeno nei campi in cui l ‘ art . 119 non ha efficacia diretta , detta disposizione può essere interpretata nel senso che essa riservi al legislatore nazionale la competenza esclusiva per l ‘ attuazione del principio della parità di retribuzione , dato che tale attuazione può risultare , in quanto occorra , dalla concomitanza di norme comunitarie e nazionali .
5* eccezion fatta per i lavoratori che abbiano già promosso un ‘ azione giudiziaria o proposto un reclamo equipollente , l ‘ efficacia diretta dell’ art . 119 non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a periodi di retribuzione anteriori alla data della presente sentenza .