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Cass. civ., 25 novembre 2015, n. 24024 – Sul dovere dell’Ufficio di fornire elementi conoscitivi determinati ed intelligibili e tempestivamente. La motivazione dell’accertamento non è mera provocatio ad opponendum. In caso di abuso del diritto l’Ufficio deve provare la manipolazione ed alterazione degli schemi negoziali e può riguardare solo ipotesi di cui all’art. 37-bis, D.P.R. 600/1973

sent-Cass-24024
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