Cassazione n. 29869 del 3 luglio 2018: “la proposta di accordo di ristrutturazione, anche qualora accolta nei limitati termini di cui al decreto ex art.182-bis, I. fall., non impedisce il pagamento di debiti ulteriori rispetto a quelli espressamente compresi nel provvedimento stesso, salvo che l’adempimento di questi ultimi non pregiudichi radicalmente ogni soddisfazione”
Cass. Penale 29869_2018